Statuto

Statuto associativo

STATUTO
dell’associazione sportiva e culturale denominata
RE COLAPESCE”
 
Art. 1 – Denominazione.
E’ costituita l’associazione denominata “RE COLAPESCE”, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2 – Sede.
L’associazione ha sede legale in Messina. Essa potrà aprire dipendenze tecniche od organizzative al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 3 – Durata.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 4 – Anno sociale.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 5 – Scopo.
L’associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione di attività sportive e culturali intese come mezzo di formazione psicofisica, morale e di promozione sociale dei soci, iscritti o partecipanti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e motoria. A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti, organizzare gare, campionati, manifestazioni, corsi, convegni ed ogni altra iniziativa, utile per la propaganda e la diffusione delle attività sociali. Tali attività potranno essere effettuate anche previo pagamento di specifici corrispettivi da parte dei propri soci, iscritti o partecipanti, da parte di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di organizzazioni locali o nazionali cui fa parte anche l’associazione, da parte dei rispettivi associati, iscritti o partecipanti e da parte dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. L’associazione è apolitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro, pertanto non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione potrà partecipare quale socio o associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.
Art. 6 – Soci.
La disciplina associativa dell’associazione è improntata all’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani e stranieri, associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli definiti nel presente statuto, enti pubblici e privati aventi finalità e scopi umanitari e sociali. L’associazione è composta da Soci fondatori ed effettivi. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione. Tale titolo è puramente onorifico e non comporta alcun privilegio ai fini associativi. Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività all’interno dell’associazione, previa associazione alla stessa. Ai soli fini amministrativi interni i soci effettivi potranno essere suddivisi in sottocategorie senza che ciò comporti limite alcuno ai loro diritti. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa o sociale annuale, in Assemblea godono dell’elettorato attivo e passivo per la Ubera elezione degli organi amministrativi
e la nomina di quelli direttivi, del diritto di voto su tutti i punti posti all’O.d.G., ed in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per l’approvazione dei bilanci consuntivi.
Art. 7 – Domanda di ammissione.
Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione dovranno, dopo aver preso visione dello statuto, presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota associativa. La domanda deve essere firmata dal richiedente e controfirmata da un socio al corrente con le quote sociali. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate anche dall’esercente la potestà parentale. L’ammissione diviene effettiva dopo l’accettazione della domanda da parte del Consigli Direttivo che dovrà, comunque, riunirsi prima della convocazione della successiva Assemblea. Tutti gli atti compiuti tra l’associazione e l’associato, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la delibera del Consiglio Direttivo, conservano per intero la loro efficacia.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci.
La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali. I soci hanno il dovere di difendere in ogni campo il buon nome dell’associazione e di osservare le norme del presente statuto, le regole dettate dal CONI e dalle Federazioni ed Enti sportivi nazionali ai quali l’associazione aderisce, nonché le vigenti norme in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva. I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non sono rivalutabili né ripetibili, e anche in caso di scioglimento dell’associazione o di morte dell’associato, o di suo recesso od esclusione, non può, quindi, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 9 – Esclusione o recesso dei soci.
L’esclusione dei soci potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e ratificata dalla successiva Assemblea, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. Il recesso del socio può avvenire, esplicitamente, per dimissioni, o, tacitamente, per morosità a causa del mancato pagamento della quota sociale annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di recesso tacito per morosità il socio potrà presentare una nuova domanda di ammissione. I soci, che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono chiedere rimborsi sui contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 10 – Patrimonio o fondo comune.
Il patrimonio, o fondo comune, è costituito dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti all’associazione, acquistati, apportati dai soci, ricevuti con lasciti, donazioni od eredità, dai valori di cui abbia piena disponibilità nonché dai mezzi finanziari che pervengono all’associazione in conseguenza della sua attività. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative versate dai nuovi soci, dalle quote sociali annuali versate dai soci che intendono mantenere la loro qualifica, dai contributi di enti od associazioni, dalle elargizioni liberali di soci o terzi in genere, da raccolte pubbliche occasionali e dai corrispettivi delle varie attività sportive e culturali organizzate dall’associazione. In caso di scioglimento dell’associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo eventualmente a tal fine istituiti, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
Art. 11 – Rendiconto. Il rendiconto annuale, o bilancio consuntivo, sarà redatto ed approvato nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. La sua approvazione da parte dell’Assemblea generale dei soci dovrà avvenire entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, affinchè i soci possano prenderne
visione.
Art. 12 – Organi sociali. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Art. 13 – Assemblea.
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 14 – Diritti di partecipazione.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soci fondatori ed i soci effettivi maggiorenni che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea, e per tutte le votazioni vale il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
Art. 15 – Convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno. Tale convocazione deve essere comunicata al soci mediante raccomandata postale da inviare quindici giorni prima dell’incontro, ovvero con qualunque altro mezzo che possa comprovare l’avvenuta comunicazione almeno cinque giorni prima dell’incontro. La convocazione deve contenere il luogo, la data, l’orario, in prima e seconda convocazione, nonché l’O.d.G. della riunione. La convocazione dell’Assemblea ordinaria, di norma, avviene tramite deliberazione del Consiglio Direttivo. Essa può avvenire, altresì, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità, ovvero su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 16 – Validità Assembleare.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza minima della metà più uno dei soci presenti. L’Assemblea straordinaria, quando non diversamente previsto nel presente statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. Le deliberazioni, quando non diversamente previsto nel presente statuto, sono assunte con la maggioranza minima dei due terzi dei soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua rinuncia, da altro socio designato dall’Assemblea. L’Assemblea normalmente vota per alzata di mano. Per l’elezione degli organi statutari la votazione avviene a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente dell’Assemblea può formare dei seggi elettorali scegliendo gli scrutatori tra i soci presenti. In caso di necessità si procede al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato un uguale numero di voti.
Art. 17 – Compiti dell’Assemblea.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
1) discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
2) delibera sulla destinazione degli eventuali utili di gestione, di fondi, riserve o capitale, conformemente a quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, ed in ogni caso in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
3) discutere ed approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso esprimendo l’indirizzo programmatico da dare all’attività futura;
4) determinare il numero dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo; 5) eleggere triennalmente il Consiglio Direttivo, con votazione segreta nella quale ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere;
6) ratificare la radiazione dei soci che si siano macchiati di condotta disonorevole;
7) deliberare su quant’altro sottoposto alla sua approvazione.
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
1) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
2) deliberare sullo scioglimento dell’associazione conformemente a quanto disposto dall’alt. 28 del presente statuto;
3) Eleggere il Consiglio Direttivo quando esso decade a seguito della perdita di un numero di consiglieri pari o superiore al terzo dei suoi componenti;
4) deliberare su quant’altro sottoposto alla sua approvazione.
Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale su apposito registro delle Assemblee dei soci da tenere anche a fogli mobili. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull’ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che lo compongono. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario verbalizzante, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni socio può prenderne visione.
Art. 18 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea e nel I proprio seno nomina il Presidente dell’associazione, che lo presiede, il Vicepresidente, il Segretario, | il Tesoriere, e potrà assegnare altri incarichi stabilendone le funzioni. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. I componenti il Consiglio Direttivo sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato di cui all’art. 8 del Codice Civile. Tutti gli incarichi sociali, assegnati ai consiglieri, si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
Art. 19 – Dimissioni dei consiglieri e decadenza del Consiglio Direttivo. Le dimissioni dei consiglieri devono avvenire per iscritto e saranno effettive dopo la ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo. In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di consiglieri inferiore al terzo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo sarà reintegrato, tramite elezioni, in occasione dello svolgimento della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva. In caso di perdita di un numero di consiglieri pari o superiore al terzo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto. Esso resterà in carica solo per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e convocherà l’Assemblea straordinaria, che dovrà essere tenuta entro il termine massimo di trenta giorni dalla decadenza, inserendo all’O.d.G. l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio decaduto. Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Art. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richieda almeno un terzo dei componenti, senza formalità, con un preavviso di almeno 48 ore comprendente l’O.d.G. Con la presenza di tutti i consiglieri che lo compongono il Consiglio è comunque valido. Di ogni riunione di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale su apposito libro delle riunioni del Consiglio Direttivo da tenere anche a fogli mobili. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull’ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che compongono il registro.
Art. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) eleggere nel suo seno il Presidente dell’associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
2) deliberare in merito dlle domande di ammissione a socio;
3) curare l’amministrazione del patrimonio sociale, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, con lo scopo di raggiungere un equilibrio finanziario ed economico di lungo periodo;
4) approvare il bilancio consuntivo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, prima della sua presentazione all’Assemblea;
5) approvare il bilancio preventivo, prima della sua presentazione all’Assemblea;
6) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
7) determinare l’importo delle quote associative, delle quote sociali annuali e fissarne le modalità di pagamento;
8) determinare l’importo dei corrispettivi per le diverse iniziative realizzate dall’associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e fissarne le modalità di pagamento;
9) approvare il modulo di richiesta di ammissione a socio effettivo;
10) promuovere l’allestimento di attività agonistiche, ricreative e culturali secondo l’indirizzo dato dall’Assemblea;
11) assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione dei collaboratori, sia dipendenti che non dipendenti, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
12) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
13) aprire dipendenze tecniche od organizzative quali uffici, sezioni, sedi secondarie ed impianti sportivi anche fuori del territorio nazionale e nominarne i responsabili;
14) attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 22 – II Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, rappresenta l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ne cura l’amministrazione con la collaborazione dei consiglieri, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha facoltà di invito alle riunioni nei confronti di persone non facenti parte del Consiglio stesso. A lui è riservata la firma dei documenti relativi ai contratti bancari di c/c o altro genere. Nessuna operazione finanziaria potrà essere effettuata senza la firma del Presidente in carica, a meno di formale delega. Egli è responsabile della corretta tenuta del Libro Soci, anche se può delegare ad altro consigliere la pratica redazione di tale libro. In caso di estrema e comprovata necessità il Presidente può decidere anche senza convocare il Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire, per ricevere ampio discarico sull’operato, nella prima riunione successiva.
Art. 23 – II Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, collabora con il Presidente nel coordinamento di tutte le attività delle Associazioni.
Art. 24 – II Segretario. Il Segretario cura la buona tenuta degli atti, registri e quant’altro concerne la documentazione di archivio; provvede agli adempimenti formali di segreteria e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 25 – II Tesoriere. Il Tesoriere cura la tenuta dei documenti e libri contabili, predispone, in raccordo con il Presidente, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.
Art. 26 – Incompatibilità ed esclusioni. Non possono ricoprire cariche sociali:
1) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
2) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a due anni inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva;
3) coloro che avendo rapporti di lavoro dipendente, professionale o coordinato e continuativo con l’associazione, non vi abbiano espressamente rinunciato prima della candidatura alla carica.
Art. 27 – Vincolo di giustizia.
L’associazione dal momento dell’affiliazione, ed i soci dal momento del tesseramento al CONI, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia, la clausola compromissoria, e tutte le norme previste nello statuto e nei regolamenti del CONI, delle Federazioni e degli Enti da esso riconosciute.
Art. 28 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato solo dall’Assemblea straordinaria e solo se l’argomento è posto all’ordine del giorno. Per la validità dell’Assemblea è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto. La richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell’associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute così come previsto ali’art. 10. La stessa Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, nomina un liquidatore per la liquidazione del patrimonio sociale. Art. 29 – Modifiche dello statuto. Le modifiche del presente statuto potranno essere deliberate solo dall’Assemblea straordinaria e solo se poste all’ordine del giorno. Per la validità dell’Assemblea e delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza prevista ali’art. 16. Art. 30 – Norma finale. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed in difetto di essi alle norme del codice in materia di associazione.
 

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